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Licenziamento

Licenziamento collettivo: procedura, criteri di scelta e impugnazione

03 novembre 20264 min di lettura

Licenziamento collettivo: la procedura della L. 223/1991, i criteri di scelta dei lavoratori, l'esame congiunto sindacale e le modalità di impugnazione del recesso.

Il licenziamento collettivo rappresenta uno strumento di gestione delle crisi aziendali regolato dalla legge 23 luglio 1991, n. 223. Questa normativa disciplina la riduzione di personale per ragioni economiche, garantendo al contempo tutele procedurali e sostanziali ai lavoratori coinvolti. La procedura prevede passaggi obbligatori, criteri oggettivi di selezione e forme di impugnazione specifiche che ogni lavoratore deve conoscere per tutelare i propri diritti.

Cos'è il licenziamento collettivo e quando si applica?

Il licenziamento collettivo è la procedura di riduzione del personale prevista dalla L. 223/1991 quando un'azienda con più di 15 dipendenti intende recedere da almeno 5 rapporti di lavoro nell'arco di 120 giorni, per ragioni non riferibili alla condotta individuale dei lavoratori ma a motivi economici, tecnici, organizzativi o produttivi. Si distingue dal licenziamento individuale plurimo proprio per il requisito dimensionale e temporale.

La normativa si applica alle imprese che occupano più di 15 dipendenti e che intendono effettuare almeno 5 licenziamenti in un'unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito territoriale della stessa provincia, entro 120 giorni. Restano esclusi i dirigenti, i lavoratori in prova e quelli assunti con contratto a tempo determinato per attività stagionali.

La comunicazione preventiva e l'avvio della procedura

La procedura di licenziamento collettivo inizia con la comunicazione preventiva che il datore di lavoro deve inviare per iscritto agli enti competenti. Questa comunicazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA o RSU), alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative e agli uffici territoriali competenti.

La comunicazione preventiva deve contenere:

  • I motivi che determinano la situazione di eccedenza del personale
  • I motivi tecnici, organizzativi o produttivi per cui si ritiene di non poter adottare misure alternative
  • Il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale eccedente
  • Il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale abitualmente impiegato
  • I tempi di attuazione del programma di riduzione
  • Le eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della riduzione

L'esame congiunto con le organizzazioni sindacali

Entro sette giorni dalla comunicazione preventiva deve avviarsi l'esame congiunto tra l'azienda e le rappresentanze sindacali presso la Direzione Territoriale del Lavoro (ora Ispettorato Territoriale del Lavoro). Questa fase ha durata massima di 45 giorni, che possono essere ridotti a 25 giorni in caso di imprese in crisi o di procedure concorsuali.

Durante l'esame congiunto le parti devono valutare le cause della riduzione di personale e le possibilità di evitare o ridurre i licenziamenti collettivi. Si possono concordare misure alternative come il ricorso a contratti di solidarietà, riduzioni di orario, mobilità interna o incentivi all'esodo volontario. Presso il Tribunale di Milano e il Tribunale di Piacenza si registrano numerose controversie legate alla mancata o irregolare conduzione di questa fase procedurale.

L'esame congiunto può concludersi con un accordo sindacale che definisce il numero dei lavoratori da licenziare, i criteri di scelta, eventuali misure di accompagnamento e l'individuazione nominativa dei dipendenti. In assenza di accordo, l'azienda può comunque procedere ai licenziamenti rispettando i criteri legali di selezione.

I criteri di scelta dei lavoratori da licenziare

L'articolo 5 della L. 223/1991 stabilisce che i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare devono essere definiti dagli accordi sindacali o, in mancanza, individuati dall'imprenditore tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive e organizzative dell'azienda e valutando anche:

  • I carichi di famiglia, con particolare riguardo al numero di persone a carico e alla presenza nel nucleo familiare di altri percettori di reddito
  • L'anzianità aziendale dei lavoratori, valorizzando la fedeltà e l'esperienza maturata
  • Le esigenze tecnico-produttive e organizzative dell'impresa, che possono richiedere la conservazione di specifiche professionalità

Questi criteri non hanno natura rigidamente gerarchica ma devono essere applicati congiuntamente e comparativamente. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato che il datore di lavoro deve operare una valutazione comparativa tra i lavoratori interessati, dimostrando con elementi oggettivi le ragioni della scelta. Un Avvocato del lavoro esperto può verificare la corretta applicazione di questi parametri.

L'azienda deve comunicare per iscritto il licenziamento a ciascun lavoratore, indicando i motivi del recesso e i criteri di scelta adottati. La mancata o insufficiente indicazione dei criteri costituisce un vizio procedurale che può determinare l'illegittimità del licenziamento.

Le tutele per i lavoratori licenziati

I lavoratori colpiti da licenziamento collettivo hanno diritto all'indennità di disoccupazione NASpI, previo possesso dei requisiti contributivi richiesti. L'importo e la durata dell'indennità dipendono dalla storia contributiva del lavoratore e dalla retribuzione percepita nei quattro anni precedenti.

La L. 223/1991 prevede inoltre che i lavoratori licenziati siano iscritti nelle liste di mobilità (fino alla loro abolizione nel 2017) e abbiano diritto alla priorità di riassunzione se l'azienda, entro sei mesi dal licenziamento, intenda assumere personale con le medesime qualifiche.

L'impugnazione del licenziamento collettivo

Il lavoratore che ritenga illegittimo il proprio licenziamento collettivo deve impugnarlo entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, a pena di decadenza. L'impugnazione può avvenire con qualsiasi atto scritto idoneo a manifestare la volontà di contestare il recesso, anche tramite raccomandata A/R o PEC indirizzata al datore di lavoro.

Successivamente all'impugnazione stragiudiziale, il lavoratore deve depositare il ricorso giudiziale entro i termini previsti dalla procedura prescelta. Le principali cause di illegittimità del licenziamento collettivo sono:

  • Violazioni della procedura di consultazione sindacale (omissione della comunicazione preventiva, mancato svolgimento dell'esame congiunto)
  • Insussistenza dei motivi economici o organizzativi addotti dall'azienda
  • Violazione dei criteri di scelta dei lavoratori
  • Mancata comunicazione scritta dei motivi e dei criteri al singolo lavoratore

Le conseguenze dell'illegittimità variano a seconda del tipo di violazione. Se il vizio riguarda la procedura o i criteri di scelta, il giudice può condannare il datore al pagamento di un'indennità risarcitoria da 12 a 24 mensilità, senza reintegrazione. Se invece i motivi economici sono del tutto insussistenti o il licenziamento è discriminatorio, nullo o inefficace, opera la tutela reintegratoria con diritto alla riammissione in servizio e al risarcimento del danno.

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